PREAMBOLO
La presente Politica di responsabilità ha per oggetto presentare, in modo pedagogico e sintetico, l'architettura del regime di responsabilità applicabile alle relazioni contrattuali tra Nereva SA e i suoi Clienti professionali. Non crea diritti o obblighi distinti da quelli risultanti dalle Condizioni generali di utilizzo («CGU»), dall'ordine e dagli altri allegati contrattuali, ma ne chiarisce la portata e l'articolazione.
Documento esplicativo giuridicamente subordinato. La presente Politica costituisce un documento esplicativo. È giuridicamente subordinata all'insieme del dispositivo contrattuale che disciplina la relazione tra Nereva SA e il Cliente. In caso di contraddizione tra la presente Politica e un altro documento contrattuale, il documento contrattuale prevale sulla presente Politica. L'ordine di priorità applicabile è definito all'articolo 4 delle CGU e all'articolo 36 della Politica di pagamento e licenze. La presente Politica figura in ultima posizione dell'ordine di priorità contrattuale.
Scopo sociale statutario di Nereva SA. Conformemente all'articolo 3 dei suoi statuti iscritti al Registro di commercio del Canton Vaud, Nereva SA ha per scopo la concezione, lo sviluppo, l'edizione, la commercializzazione, l'integrazione e la gestione, in Svizzera e all'estero, di software e soluzioni digitali di orchestrazione e sincronizzazione dei flussi logistici operati da veicoli, in particolare dei flussi di materiali, rifiuti, macchine, attrezzature e cassoni legati alle attività di costruzione, opere pubbliche, riciclaggio, trasporto di cantiere e ai settori connessi.
La società può in particolare fornire, sotto forma di software a richiesta (Software as a Service) o di licenze, piattaforme di pianificazione, esecuzione, documentazione, tracciabilità e archiviazione delle operazioni logistiche, così come servizi associati di configurazione, integrazione, supporto, formazione e consulenza.
La società può acquisire, detenere, valorizzare, concedere in licenza e difendere qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, in particolare brevetti, marchi, disegni, modelli, diritti d'autore e know-how, in relazione diretta o indiretta con il suo scopo principale.
La società può effettuare, sia in Svizzera che all'estero, per conto proprio o per conto di terzi, tutte le operazioni amministrative, tecniche, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari in relazione diretta o indiretta con il suo scopo principale. Può creare succursali e filiali in Svizzera e all'estero, assumere partecipazioni in imprese che perseguono uno scopo simile o complementare, e concedere prestiti o garanzie alle sue filiali e società del gruppo.
La società non svolge attività di trasporto e non agisce come intermediario commerciale tra committenti e imprese di trasporto. Non cattura la relazione contrattuale commerciale tra i suoi utenti.
INDICE
Articolo 1 — Oggetto e campo di applicazione
Articolo 2 — Articolazione con il dispositivo contrattuale
Articolo 3 — Principi generali del regime di responsabilità
Articolo 4 — Architettura delle responsabilità
Articolo 5 — Obblighi di Nereva SA
Articolo 6 — Limiti operativi della piattaforma
Articolo 7 — Articolazione tra gli articoli 22, 22 bis e 22 ter delle CGU
Articolo 8 — Esclusioni di responsabilità
Articolo 9 — Limiti quantitativi della responsabilità di Nereva SA
Articolo 10 — Riserva di ordine pubblico e disposizioni imperative
Articolo 11 — Articolazione con l'assicurazione
Articolo 12 — Esclusione dei danni indiretti e consequenziali
Articolo 13 — Decadenza contrattuale
Articolo 14 — Portata delle esclusioni e limitazioni
Articolo 15 — Responsabilità del Cliente
Articolo 16 — Indennizzo da parte del Cliente
Articolo 17 — Controversie tra Utenti
Articolo 18 — Errori, inesattezze e inadempimenti degli Utenti
Articolo 19 — Forza maggiore
Articolo 20 — Caso particolare dei Piloti e Beta-tester
Articolo 21 — Modifica della Politica di responsabilità
Articolo 22 — Diritto applicabile e foro competente
Articolo 23 — Lingua di riferimento
Articolo 24 — Contatto
Articolo 1 — Oggetto e campo di applicazione
La presente Politica ha per oggetto presentare, in un unico documento, i principi, l'architettura e i limiti del regime di responsabilità di Nereva SA, quali risultano dal dispositivo contrattuale applicabile.
Mira a facilitare la lettura e la comprensione delle disposizioni corrispondenti da parte dei Clienti, dei loro consulenti e dei terzi che possano avere interesse a conoscere tale regime, in particolare assicuratori, giuristi d'impresa e responsabili della protezione dei dati.
La presente Politica non crea alcun diritto, alcun obbligo, alcuna limitazione né alcuna estensione di responsabilità distinti da quelli risultanti dalle CGU e dagli altri documenti contrattuali.
Articolo 2 — Articolazione con il dispositivo contrattuale
Il regime di responsabilità di Nereva SA risulta principalmente dalle seguenti disposizioni delle CGU: articolo 2 (Perimetro dei Servizi e natura degli obblighi), articolo 14 (Limiti operativi della piattaforma), articolo 15 (Assenza di parte ai contratti tra Utenti e inopponibilità delle controversie), articolo 15 bis (Errori, inesattezze e inadempimenti degli Utenti), articolo 22 (Limitazione globale di responsabilità), articolo 22 bis (Esclusione espressa dei danni indiretti e consequenziali), articolo 22 ter (Assicurazione e copertura dei rischi), articolo 23 (Esclusioni di responsabilità), articolo 24 (Garanzie ed esclusione di garanzie), articolo 25 (Indennizzo per violazione della proprietà intellettuale), articolo 25 bis (Indennizzo da parte del Cliente), articolo 26 (Forza maggiore), e articolo 100 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni svizzero (riserva di ordine pubblico).
Il regime è completato dalle disposizioni specifiche della Politica di pagamento e licenze (articoli 25, 29, 30), del DPA (articoli 16 e 17), dell'Allegato SLA (articoli 8, 9 e 14), del documento Copyright e proprietà intellettuale (articoli da 18 a 20), della Politica IA e Dati (articoli 22 e 23) e della Politica di uso accettabile (articoli da 13 a 16).
Articolo 3 — Principi generali del regime di responsabilità
Il regime di responsabilità applicabile ai Servizi Nereva si basa sui seguenti principi generali.
Obblighi di mezzi. Gli obblighi di Nereva SA costituiscono, salvo disposizione espressa contraria, obblighi di mezzi. Nereva SA si impegna a mettere in atto i mezzi ragionevoli riguardo agli standard professionali applicabili agli editori SaaS, senza impegno di risultato.
Imputabilità diretta. La responsabilità di Nereva SA può essere impegnata solo in caso di inadempimento accertato, provato e direttamente imputabile a Nereva SA, che abbia causato un danno diretto, certo e materiale al Cliente.
Onere della prova. L'onere della prova dell'inadempimento, del pregiudizio e del nesso di causalità incombe al Cliente richiedente.
Limitazione per difetto. La responsabilità di Nereva SA è, per difetto, soggetta alle limitazioni convenzionali previste all'articolo 22 delle CGU e alle esclusioni previste all'articolo 22 bis delle CGU, senza pregiudizio delle regole imperative del diritto svizzero.
Buona fede contrattuale. L'insieme del regime è attuato nel rispetto del principio della buona fede contrattuale ai sensi dell'articolo 2 del Codice civile svizzero.
Articolo 4 — Architettura delle responsabilità
Il regime di responsabilità di Nereva SA si articola in tre livelli complementari.
Primo livello — Definizione del perimetro. Gli articoli 2 e 14 delle CGU delimitano il perimetro dell'attività di Nereva SA in quanto editore di una piattaforma SaaS di orchestrazione logistica. Nereva SA non realizza alcuna operazione fisica, non controlla alcuna flotta, non supervisiona alcuna missione, e non agisce né come trasportatore, né come spedizioniere, né come intermediario ai sensi dell'articolo 1.3 delle CGU.
Secondo livello — Limitazione convenzionale. Gli articoli 22, 22 bis e 22 ter delle CGU fissano i limiti quantitativi e qualitativi della responsabilità di Nereva SA nel rispetto dell'articolo 100 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni svizzero.
Terzo livello — Esclusioni specifiche. Gli articoli 15, 15 bis, 16, 23 e 24 delle CGU, così come le Politiche allegate, identificano i casi in cui la responsabilità di Nereva SA è espressamente esclusa, in particolare le controversie tra Utenti, gli attriti operativi sul campo, i guasti di sistemi terzi, le conseguenze dei Dati del Cliente e le conseguenze dei comportamenti contrari alla Politica di uso accettabile.
Articolo 5 — Obblighi di Nereva SA
Gli obblighi principali di Nereva SA, quali risultano dal dispositivo contrattuale, comprendono (i) la fornitura dei Servizi alle condizioni definite nell'ordine e nelle CGU; (ii) il rispetto dell'impegno di disponibilità previsto all'articolo 17 delle CGU e precisato nell'Allegato SLA, nei limiti delle finestre di esclusione e dei massimali applicabili; (iii) l'attuazione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza previste all'articolo 20 delle CGU e nel DPA; (iv) il rispetto della riservatezza dei Dati del Cliente e la protezione dei dati personali alle condizioni previste dal DPA e dall'Informativa sulla privacy.
Questi obblighi costituiscono, salvo disposizione espressa contraria, obblighi di mezzi.
Articolo 6 — Limiti operativi della piattaforma
I Servizi Nereva sono funzionalità software. A tale titolo, il Cliente riconosce e accetta che Nereva SA non realizza alcuna operazione fisica e non ha alcun potere di direzione sulle operazioni fisiche dei Clienti o dei loro partner, che le indicazioni, i suggerimenti, le raccomandazioni o le proposte generate dalla piattaforma presentano un carattere esclusivamente indicativo e non dispensano il Cliente dall'esercizio del proprio giudizio, che la conformità normativa delle operazioni fisiche resta di responsabilità esclusiva del Cliente e dei suoi partner, che Nereva SA non procede ad alcuna verifica delle autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni o permessi di cui dispongono i Clienti o i loro partner, che la qualità, l'esattezza, la completezza e la veridicità delle informazioni inserite nella piattaforma sono di sola responsabilità dell'Utente che le inserisce, e che l'esecuzione effettiva, conforme, puntuale o completa delle prestazioni fisiche rientra nella sola relazione contrattuale tra gli Utenti interessati.
Articolo 7 — Articolazione tra gli articoli 22, 22 bis e 22 ter delle CGU
L'articolazione tra i tre articoli centrali del regime di responsabilità si organizza come segue.
Articolo 22 (Limitazione globale di responsabilità). Definisce il massimale convenzionale applicabile alla responsabilità di Nereva SA per i danni diretti, certi, materiali e imputabili a Nereva SA. Il massimale cumulato annuale è limitato all'importo totale delle somme al netto delle imposte effettivamente versate dal Cliente nel corso dei dodici (12) mesi precedenti il fatto generatore. Il massimale per sinistro è limitato alla metà del massimale cumulato annuale.
Articolo 22 bis (Esclusione dei danni indiretti e consequenziali). Esclude integralmente il risarcimento dei danni indiretti, immateriali e consequenziali, indipendentemente dal loro ammontare. Questa esclusione interviene prima dell'applicazione del massimale dell'articolo 22 e ha vocazione a filtrare le voci di pregiudizio indennizzabili.
Articolo 22 ter (Assicurazione e copertura dei rischi). Disciplina l'articolazione tra la responsabilità contrattuale di Nereva SA e la sua copertura assicurativa, e invita il Cliente a sottoscrivere le polizze assicurative adatte alle proprie attività operative.
L'applicazione combinata di questi tre articoli conduce, in pratica, a un dispositivo equilibrato in cui i danni diretti imputabili a Nereva SA sono indennizzabili nel limite del massimale convenzionale, i danni indiretti sono integralmente esclusi, e ciascuna Parte assume tramite assicurazione i rischi propri della sua attività.
Articolo 8 — Esclusioni di responsabilità
Senza pregiudizio degli articoli 22 e 22 bis delle CGU, Nereva SA è espressamente esclusa da qualsiasi responsabilità a titolo (i) dell'inesattezza, dell'incompletezza o dell'illiceità dei Dati del Cliente; (ii) della scelta, della configurazione e dell'utilizzo delle integrazioni di terzi alle condizioni dell'articolo 16 delle CGU; (iii) delle conseguenze delle operazioni fisiche realizzate dal Cliente o dai suoi partner; (iv) dei casi di forza maggiore; (v) delle conseguenze di un comportamento contrario alla Politica di uso accettabile; (vi) delle controversie sorte tra Utenti; (vii) degli attriti operativi sul campo ai sensi dell'articolo 15 bis.3 delle CGU; (viii) delle conseguenze di un cattivo utilizzo, di un utilizzo non conforme o di un utilizzo distorto dei Servizi da parte del Cliente o dei suoi Utenti.
Articolo 9 — Limiti quantitativi della responsabilità di Nereva SA
I limiti quantitativi applicabili alla responsabilità di Nereva SA, quali previsti all'articolo 22 delle CGU, si organizzano intorno ai seguenti principi.
Massimale cumulato annuale. L'importo totale degli indennizzi dovuti da Nereva SA al Cliente a titolo di un anno contrattuale calcolato di data in data non può eccedere l'importo totale delle somme al netto delle imposte effettivamente versate dal Cliente nel corso dei dodici (12) mesi precedenti il fatto generatore. Questo massimale riguarda esclusivamente i canoni di abbonamento.
Massimale per sinistro. Per uno stesso fatto generatore o una serie di fatti generatori connessi, l'indennizzo non può eccedere la metà del massimale cumulato annuale.
Perimetro della fatturazione presa in considerazione. Il massimale è calcolato sulla base dei soli canoni di abbonamento, ad esclusione delle prestazioni puntuali, delle spese rifatturate e delle imposte.
Carattere esclusivo. I Crediti di servizio previsti nell'Allegato SLA costituiscono il rimedio contrattuale esclusivo del Cliente in caso di mancato rispetto dei tassi di disponibilità target e si imputano, se del caso, nel massimale globale.
Articolo 10 — Riserva di ordine pubblico e disposizioni imperative
L'insieme delle limitazioni ed esclusioni convenzionali previste nel dispositivo contrattuale si applica senza pregiudizio delle regole imperative del diritto svizzero, e in particolare dell'articolo 100 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni svizzero, che vieta qualsiasi esclusione convenzionale della responsabilità per colpa grave o dolo.
Una colpa grave o intenzionale personalmente imputabile a Nereva SA non può essere presunta. La sua prova, che incombe al Cliente richiedente, deve essere rigorosamente fornita secondo gli standard probatori del diritto svizzero.
Articolo 11 — Articolazione con l'assicurazione
Nereva SA ha sottoscritto una polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale di editore SaaS, che copre i suoi impegni alle condizioni e nei limiti usuali applicabili agli editori di software in modalità SaaS operanti sul mercato svizzero. Le attestazioni corrispondenti possono essere trasmesse ai Clienti su richiesta motivata indirizzata a legal@nereva.com.
Il Cliente sottoscrive e mantiene a suo carico le polizze assicurative adatte alle proprie attività operative, in particolare responsabilità civile professionale, responsabilità civile d'esercizio, assicurazione flotta, assicurazione perdita d'esercizio e assicurazione di protezione giuridica. Nereva SA non assume alcun obbligo di consulenza assicurativa e non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze di un'insufficienza di copertura del Cliente.
La copertura assicurativa di Nereva SA costituisce il limite ragionevole della sua esposizione di responsabilità. I Clienti che desiderano disporre di una copertura più ampia per i propri rischi operativi sono invitati a sottoscrivere le polizze adatte alle loro attività.
Articolo 12 — Esclusione dei danni indiretti e consequenziali
Conformemente all'articolo 22 bis delle CGU, Nereva SA non assume in alcun caso il risarcimento dei danni indiretti, immateriali o consequenziali subiti dal Cliente, dai suoi Utenti o da qualsiasi terzo, risultanti direttamente o indirettamente dall'utilizzo, dall'indisponibilità, dal malfunzionamento o dalla cessazione dei Servizi.
Sono in particolare considerati danni indiretti, immateriali o consequenziali, senza che questa enumerazione sia limitativa, la perdita d'esercizio, la perdita di attività, la perdita di produzione, la perdita di cantiere, la perdita di mercato o di contratto; il mancato guadagno, la perdita di chance, la perdita di margine, la perdita di profitto atteso; il ritardo o l'interruzione di un cantiere, il prolungamento dei termini, le penali contrattuali di ritardo nei confronti di terzi; le spese di rimobilizzazione, sostituzione, riorganizzazione o recupero di un'operazione logistica; il pregiudizio commerciale, il pregiudizio d'immagine, il pregiudizio di reputazione; la perdita di opportunità commerciale, la perdita o il degrado di una relazione commerciale con un partner; le penali contrattuali, le penali assicurative, le maggiorazioni o rettifiche fiscali o sociali; le spese interne di gestione di un incidente, le spese di comunicazione di crisi, le spese di assistenza legale non riconducibili a un'azione ricevibile; le spese di riparazione materiale delle merci trasportate, dei veicoli, dei siti o delle attrezzature; i danni corporali, salvo imputabilità personale, diretta, provata ed esclusiva a Nereva SA; le conseguenze di un errore, inesattezza o inadempimento di un Utente; e le conseguenze di una contestazione, di una controversia, di un ricorso o di un reclamo tra Utenti o tra Utenti e terzi.
Articolo 13 — Decadenza contrattuale
Qualsiasi azione di responsabilità contro Nereva SA deve essere intentata mediante notifica scritta circostanziata entro un termine di un (1) anno a decorrere dalla data in cui il Cliente ha avuto conoscenza, o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza, del fatto generatore e del suo autore. In difetto, l'azione è decaduta.
Questa decadenza convenzionale si applica senza pregiudizio dei termini di prescrizione imperativi del diritto svizzero, che non possono essere ridotti per convenzione al di sotto delle soglie imperative.
Articolo 14 — Portata delle esclusioni e limitazioni
Le esclusioni e limitazioni previste nel dispositivo contrattuale e richiamate dalla presente Politica si applicano a qualsiasi azione di responsabilità diretta contro Nereva SA, qualunque ne sia il fondamento giuridico, e in particolare la responsabilità contrattuale ai sensi degli articoli 97 e seguenti del Codice delle obbligazioni svizzero, la responsabilità quasi-delittuale ai sensi degli articoli 41 e seguenti dello stesso Codice, la culpa in contrahendo e la responsabilità fondata sull'affidamento, e qualsiasi altra teoria analoga tendente a chiamare in causa Nereva SA.
Le esclusioni e limitazioni beneficiano anche ai dirigenti, collaboratori, mandatari e aventi diritto di Nereva SA, quando sono chiamati in causa in ragione del loro intervento nell'ambito dei Servizi.
Articolo 15 — Responsabilità del Cliente
Il Cliente è responsabile, nei confronti di Nereva SA e nei confronti dei terzi, del rispetto delle CGU, del DPA, della presente Politica e degli altri documenti contrattuali da parte sua e dei suoi Utenti; della veridicità, dell'esattezza, della completezza e della liceità dei Dati del Cliente; dell'uso che fa dei Servizi e delle uscite prodotte dalle funzionalità di analisi; del rispetto della normativa applicabile alle sue attività fisiche, in particolare in materia di trasporto, gestione dei rifiuti, protezione dell'ambiente, sicurezza sul lavoro, diritto sociale e protezione dei dati personali; e di qualsiasi conseguenza operativa, economica, finanziaria o giuridica risultante direttamente o indirettamente dalle proprie scelte operative e commerciali.
Articolo 16 — Indennizzo da parte del Cliente
Conformemente all'articolo 25 bis delle CGU, il Cliente indennizza, difende e tiene indenne Nereva SA, i suoi dirigenti, i suoi collaboratori, i suoi mandatari e i suoi aventi diritto, da qualsiasi reclamo, azione, richiesta, procedura, condanna, transazione, spesa e pregiudizio, risultante direttamente o indirettamente (i) da un inadempimento del Cliente o dei suoi Utenti ai documenti contrattuali; (ii) da un inserimento inesatto, incompleto, tardivo o in malafede di Dati del Cliente; (iii) da un'inesecuzione o cattiva esecuzione da parte del Cliente o di un Utente dei suoi obblighi nei confronti di un terzo; (iv) da una controversia sorta da una relazione contrattuale o precontrattuale tra Utenti; (v) da un difetto di informazione da parte del Cliente delle persone interessate; (vi) da una mancata attuazione da parte del Cliente delle misure di sicurezza previste all'articolo 20.6 delle CGU; (vii) da qualsiasi altra causa prevista all'articolo 25 bis.1 delle CGU.
L'obbligo di indennizzo previsto all'articolo 25 bis delle CGU non è soggetto ad alcun massimale e sopravvive alla risoluzione del contratto principale per tutta la durata necessaria al suo effetto utile.
Articolo 17 — Controversie tra Utenti
Conformemente all'articolo 15 delle CGU, Nereva SA non è parte di alcun contratto concluso tra Utenti. Le controversie, contestazioni o divergenze tra Utenti restano estranee a Nereva SA. Nessuna azione fondata sull'esistenza, il contenuto, la validità, l'esecuzione, l'inesecuzione, la cattiva esecuzione o la risoluzione di un contratto concluso tra Utenti può essere diretta contro Nereva SA.
Questa inopponibilità si applica a titolo principale, a titolo riconvenzionale, per via di azione di regresso, per via di azione di garanzia, per via surrogatoria o per qualsiasi altra via, fatta salva una colpa grave o intenzionale personale di Nereva SA rigorosamente provata dal richiedente.
Articolo 18 — Errori, inesattezze e inadempimenti degli Utenti
Conformemente all'articolo 15 bis delle CGU, la qualità e la veridicità delle informazioni inserite dagli Utenti sono di sola responsabilità dell'Utente che le inserisce. L'esecuzione effettiva delle prestazioni fisiche da parte dei partner degli Utenti rientra nella sola relazione contrattuale tra gli Utenti interessati. Gli attriti operativi sul campo, quali definiti all'articolo 15 bis.3 delle CGU, restano estranei a Nereva SA e non impegnano in alcun modo la sua responsabilità.
Articolo 19 — Forza maggiore
Conformemente all'articolo 26 delle CGU, nessuna Parte può essere ritenuta responsabile di un inadempimento risultante da un caso di forza maggiore ai sensi del diritto svizzero. I casi di forza maggiore comprendono in particolare le catastrofi naturali, i conflitti armati, gli atti di terrorismo, le pandemie, le decisioni delle autorità pubbliche, i guasti generalizzati delle reti di telecomunicazione o di energia, gli attacchi informatici massivi non specificamente diretti contro Nereva SA e i guasti di un subfornitore tecnico essenziale non sostituibile a breve termine.
Articolo 20 — Caso particolare dei Piloti e Beta-tester
Conformemente all'articolo 1 quater delle CGU, i Clienti che beneficiano dello status di Pilota o Beta-tester sono soggetti a un regime di responsabilità specifico, che si sostituisce al regime generale per la durata della fase pilota.
Per questi Clienti, il massimale cumulato annuale applicabile a titolo dell'articolo 22.3 delle CGU è ridotto a un importo forfettario massimo di mille franchi svizzeri (CHF 1'000), nessun obbligo di livello di servizio si applica a titolo dell'Allegato SLA conformemente al suo articolo 1, e l'obbligo di indennizzo previsto all'articolo 25 bis delle CGU resta integralmente applicabile.
Le altre limitazioni ed esclusioni del regime generale restano applicabili al quadro Pilota.
Articolo 21 — Modifica della Politica di responsabilità
Nereva SA si riserva il diritto di modificare la presente Politica per tener conto delle evoluzioni del dispositivo contrattuale principale. Qualsiasi modifica è effettuata mediante addendum pubblicato sui supporti di Nereva SA e notificato al Cliente con qualsiasi mezzo appropriato.
Tenuto conto del carattere esplicativo della presente Politica, le sue modifiche non possono in alcun caso modificare la portata delle disposizioni delle CGU e degli altri documenti contrattuali. In caso di modifica del dispositivo contrattuale principale, la presente Politica è aggiornata per rifletterne il contenuto.
Articolo 22 — Diritto applicabile e foro competente
La presente Politica è disciplinata esclusivamente dal diritto svizzero, con esclusione di qualsiasi norma di conflitto di leggi e con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CVIM, Vienna, 1980).
Qualsiasi controversia relativa alla formazione, alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente Politica rientra nella competenza esclusiva dei tribunali ordinari del Canton Vaud, sede di Nereva SA, fatto salvo il ricorso imperativo al Tribunale federale svizzero.
Articolo 23 — Lingua di riferimento
Solo la versione francese della presente Politica fa fede giuridicamente. Qualsiasi traduzione è fornita a titolo informativo e non può impegnare Nereva SA.
Articolo 24 — Contatto
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